logo header

Statuto

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
G.I.C. GIOVANI IN CAMMINO APS (approvato con assemblea straordinaria del 22.06.2019)

ART. 1
(Denominazione e sede)
E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore l’associazione di promozione sociale denominata:<< G.I.C. Giovani In Cammino APS>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in via Felice Cavallotti n° 40/C nel Comune di Rovigo con Codice Fiscale 93037370298.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Finalità e attività)
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le finalità che si propone sono in particolare:
- l’assistenza sociale a persone disabili e la creazione di percorsi che favoriscano il loro benessere, la loro crescita personale, la loro autonomia e indipendenza, soprattutto per quando non avranno più familiari che potranno occuparsi di loro;
- creare tra i volontari e gli utenti uno spirito di condivisione dove ognuno dona all’altro se stesso nella misura in cui gli è possibile sempre ponendo le esigenze del disabile alla base di ogni scelta.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- sperimentazione di situazioni di vita quotidiana in cui la persona possa esprimersi in totale libertà
- momenti ricreativi e di socializzazione in cui condividere le proprie esperienze e problemi di vita quotidiana
- attività artistiche, teatrali ect con il coinvolgimento dei ragazzi con disabilà e normodotati per affrontare il lavoro in modo collaborativo
- momenti di formazione e crescita spirituale mediante la presenza dell’assistente spirituale
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3
(Ammissione)
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
benemeriti:sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
• eleggere gli organi sociali e di essere eletti neglistessi;
• essere informati sulle attività dell’associazione;
• prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
• votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa
• denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
• versare la quota associativa, entro il 31 marzo di ogni anno, secondo l’importo annualmente stabilito e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

ART. 5
(Volontario e attività del volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6
(Recesso ed esclusione dell’associato)
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 7
(Gli organi sociali)
Gli organi dell’associazione sono:
• Assemblea dei soci,
• Consiglio Direttivo,
• Presidente,
• Organo di controllo,
• Organo di revisione
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito

ART. 8
(L’assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, a mano, e-mail, sms, whatsapp.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9
(Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
• determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
• approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

ART. 10
(Validità Assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone .
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ degli associati.

ART. 11
(Consiglio direttivo)
Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 a un numero massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e il Tesoriere
Dura in carica per numero 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti mentre il Presidente può essere rieletto per numero massimo di 2 mandati consecutivi
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
• amministra l’associazione,
• attua le deliberazioni dell’assemblea,
• predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
• predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
• è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,
• disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
• accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12
(Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 13
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017.
L’organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Organo di revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
◦ quote associative;
◦ contributi pubblici eprivati;
◦ donazioni e lasciti testamentari;
◦ rendite patrimoniali;
◦ attività di raccolta fondi;
◦ rimborsi da convenzioni;
◦ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18
(Bilancio sociale)
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)
Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.117/2017.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’associazione, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

ART. 22
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 23
(Norma transitoria)
1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Solo per le associazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus:
Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.
Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
• svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
• di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
L’associazione ha inoltre l’obbligo di:
• impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
• di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

di seguito i collegamenti per visualizzare e scaricare i documenti dell'Associzione:

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE - STATUTO

VERBALE ASSEMBLEA STRAORD. 22.06.2019 - NUOVO STATUTO

CODICE FISCALE | ISCRIZIONE ONLUS ! ISCRIZIONE ALBO REGIONALE